Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 30/12/1992 n. 502

4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare in prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.

5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del presente decreto è soggetto alla verifica di cui al comma 3.

Art. 16 - Formazione

1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche, ivi comprese le guardie, l'attività di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.

Art. 17 - Regolamentazione esame di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione

1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che siano in possesso di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione.

2. L'esame per il conseguimento della idoneità nazionale è diretto ad accertare le capacità professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina.

3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple e soluzione di casi pratici simulati nelle materie attinenti le specifiche professionalità assegnati a ciascun candidato in via casuale. Le prove sono effettuate con l'utilizzazione diretta da parte dei candidati di appositi strumenti informatici che, in relazione alle risposte e alle soluzioni date, indichino contestualmente l'esito della prova ed il relativo punteggio.

4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione dei test teorici e dei casi pratici simulati, che devono consentire la verifica, oltre che della professionalità posseduta anche delle capacità organizzative e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione costituita presso il ministero della sanità e presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità o da un presidente di sezione del predetto consiglio da lui delegato. I test teorici e i casi pratici simulati nelle materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite presso il ministero della sanità con esperti di comprovata professionalità.

5. Le idoneità nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le procedure, le modalità di espletamento degli esamied i requisiti di ammissione dei candidati, ivi compreso il curriculum professionale, sono fissati con decreto del ministro della sanità, sentito il consiglio superiore di sanità. Possono essere previste idoneità con accesso riservato a più categorie professionali.

6. Il ministero della sanità, con unito bando nazionale da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, indice ogni due anni gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame è pubblicato nella gazzetta ufficiale. Il ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che è pubblicato annualmente nella gazzetta ufficiale.

7. Fino a quando non sarà attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalità di espletamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 5.

8. Il possesso dell'idoneità nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo per l'esonero parziale dallo svolgimento dei test teorici negli esami di cui al comma 2, secondo criteri fissati a norma del comma 5. A tal fine sono previsti bandi nazionali riservati.

9. Al personale in servizio presso le strutture e i presidi delle unità sanitarie locali, che sia titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto di un posto di ruolo di posizione funzionale apicale può essere conferito in altra unità sanitaria locale o azienda ospedaliera un incarico di direzione corrispondente al posto di cui è titolare a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità prevista dal presente articolo.

10. L'articolo 20 del decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è abrogato; gli esami di idoneità già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati.

11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al precedente comma 6, le idoneità conseguite secondo la vigente normativa sono valide ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale. Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 18 - Norme finali e transitorie

1. Il governo, con atto regolamentare, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme emanate in applicazione dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, in quanto applicabili, prevedendo: I requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione; I titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; Le prove di esame; La composizione delle commissioni esaminatrici; Le procedure concorsuali; Le modalità di nomina dei vincitori; Le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'articolo 9 della legge 20 maggio 1985 n. 207. Per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nei concorsi pubblici per l'accesso alla posizione funzionale già corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario il 40 per cento dei posti che si renderanno vacanti sono riservati al personale di ruolo della disciplina nella posizione funzionale corrispondente al nono livello in servizio presso la unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso. Ai predetti concorsi i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del presidente della repubblica 28 settembre 1990 n. 316, possono partecipare in deroga al requisito dell'età. Il personale collocato nella posizione funzionale corrispondente al decimo livello è inquadrato, in prima applicazione, nel primo livello dirigenziale; il personale collocato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello è collocato nel secondo livello dirigenziale. Il personale di ruolo che resta in servizio con la qualifica di assistente medico è rappresentato, ai fini della contrattazione, nell'area dirigenziale medica.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi su autorizzazione della regione per esigenze di carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide, si applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985 n. 207.

4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990 n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da hiv. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da hiv e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera

c), della legge 5 giugno 1990 n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato dellecorrispondenti qualifiche delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere si adeguano ai principi stabiliti dal decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421.

6. Il ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l'impiego nel servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni.

7. Restano salve le norme previste dai decreti del presidente della repubblica 31 luglio 1980 n. 616 n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro del tesoro, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome. A decorrere dal 1 giugno 1994 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I rapporti finanziari di cui al presente comma sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale.

8. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 6, comma 4, del decretolegge 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438 in materia di determinazione del tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica nei confronti dei soggetti ivi contemplati, le regioni possono prorogare fino al 1 febbraio 1993 la decorrenza degli effetti della disciplina medesima.

Art. 19 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di trento e di bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a R

oma, addì 30 dicembre 1992 Scalfaro Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri De Lorenzo, Ministro della Sanità Barucci, Ministro del Tesoro Visto, il Guardasigilli: Martelli DLS 30/12/1992 n.502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, ex L. 421/1992 art. 1.

 

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